Con un sorprendente atto amministrativo, il Ministero della Salute ha annullato la precedente sospensione del decreto datato 1 ottobre 2020.
Con questo decreto le “composizioni per somministrazione orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di cannabis” sono stati inseriti all’interno della tabella B dei medicinali del DPR 309 del 90, la cosiddetta legge stupefacenti. Tabella B che ha ad oggetto quelle sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati CONCRETI pericoli di induzione di dipendenza fisico-psichica.
Nel 2020, a seguito di numerose proteste, il Ministero della Salute sospese l’efficacia del decreto del 28 ottobre, in quanto si era in attesa di risposte alle richieste di ulteriori accertamenti di natura tecnica e scientifica. Ora, dopo circa tre anni, il Ministero della Salute ha riproposto di nuovo l’inserimento del cannabidiolo all’interno dei medicinali di fascia B, allegando in realtà, o meglio, indicando semplicemente quattro pareri a sostegno dei quali il cannabidiolo, secondo il Ministero della Salute, dovrebbe essere inteso come quel farmaco di fascia B, che lo ripetiamo, determinerebbe un concreto pericolo di induzione e di dipendenza fisico-psichica.
- l primo parere tecnico-scientifico a sostegno è quello del 28 maggio del 2020 reso noto dall’Istituto Superiore di Sanità, il quale in verità è costituito da solamente due pagine, all’interno delle quali non è riportato il motivo tecnico-scientifico per il quale l’Istituto Superiore di Sanità sarebbe convinto che il cannabidiolo sia un farmaco, ma ha espresso solamente un parere favorevole.
- Il secondo parere tecnico-scentifico a sostegno è seguito il 5 agosto del 2020 dal Consiglio Superiore di Sanità, il quale in verità si rivolse alla Direzione Generale dei Servizi Medici e Farmaceutici con il seguente quesito, ovvero se gli effetti della sostanza CBD rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa (DA SOFFERMARSI SUL QUESITO).
- Ebbene a ciò ha risposto il 19 marzo del 2021 l’Agenzia Italiana per il Farmaco, affermando che facendo riferimento alle evidenze scientifiche risultanti dagli studi clinici disponibili per il medicinale epidiolex, non è possibile stabilire una dose minima terapeutica per il cannabidiolo, (in poche parole il Ministero della Salute vorrebbe provare l’efficacia farmacologicamente attiva del cannabidiolo sulla base di un parere reso dall’Agenzia Italiana per il Farmaco nel lontano 2021, la quale agenzia si è basata sugli studi clinici portati all’attenzione della comunità internazionale da parte della ditta olandese GWU Pharmaceutical che ha prodotto e messo in commercio il farmaco Epidiolex.)
- Il quarto parere viene dato dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici dei Servizi Farmaceutici, riferendosi un’altra volta all’Agenzia Italiana per il Farmaco, in cui affermava che la revisione della letteratura presa in considerazione non fornisce informazioni sugli effetti secondari in funzione delle differenti dosi, né delle sue diverse modalità di assunzione, né delle caratteristiche fisiopatologiche del consumatore. In poche parole viene semplicemente affermato un dubbio in ordine agli effetti secondari in funzione delle differenti dosi del cannabidiolo, ma per affermare che le sostanze attive possano essere inserite nelle tabelle B è necessario che siano stati accertati concreti pericoli di induzione e di dipendenza fisico-psichica e non che ne vi sia un dubbio in ordine ad essi.
A livello globale, è importante ricordare che :
- 6-10 Novembre World Health Organization ha espresso “il CBD non ha potenziale di abuso o di effetti collaterali gravi” [**CANNABIDIOL (CBD) Pre-Review Report Agenda Item 5.2 Expert Committee on Drug Dependence Thirty-]
- la decisione della Corte di giustizia Europea riguardo a una disputa legale in Francia su prodotti a base di CBD in cui si stabilisce che il CBD prodotto in uno Stato membro dell’Unione Europea deve essere libero di essere commercializzato anche negli altri paesi membri e che i prodotti contenenti CBD non devono essere considerati sostanze stupefacenti.
Vogliamo inoltre fare notare come subito dopo qualche giorno dall’inserimento del cannabidiolo all’interno della tabella B dei medicinali, l‘Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Roma (Omceo Roma) ha pubblicato una comunicazione estremamente fuorviante, grave e non ossequiosa dei principi scientifici affermando che: ‘il CBD è stato l’espediente degli ultimi anni per promuovere in maniera capillare la cultura della cannabis tra i giovani [..]‘ proseguendo senza alcuna bibliografia a supporto ‘evocando delle assolute e asserite conseguenze cliniche importanti e ricadute sul sistema clinico nazionale o fenomeni che interessano la pubblica sicurezza [..]‘ infine ‘il CBD è stato utilizzato come cavallo di troia per veicolare cannabinoidi psicoattivi con potenziali di utilizzo voluttuario e l’uso incondizionato di CBD si manifesta nei termini di un aumento dei numeri di casi di disturbi psichici indotti nei pronto soccorso o nei dipartimenti di salute mentale’
TUTTO QUESTO É GRAVE! ASSOLUTAMENTE NON CONDIVISIBILE E PRIVO DI REQUISITI SCIENTIFICI A CUI HA PRONTAMENTE RISPOSTO CON UN COMUNICATO CANNABISCIENZA.
In sintesi, la situazione attuale è in evoluzione, con molte incertezze sul futuro in questo momento solo per i prodotti PER USO ORALE DI CBD in Italia, ricordiamo che il fiore non viene toccato da questo decreto e continuerà ad essere vendibile. La normativa e la regolamentazione a livello europeo svolgeranno un ruolo cruciale nel determinare il destino del CBD nel continente.